I NOSTRI VALORI E LO STATUTO I valori ed i principi ispiratori dell’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono i seguenti:

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L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come recita lo Statuto nazionale, ha natura prevalentemente sindacale ed è rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; è apartitica ed apolitica e aderisce soltanto a quegli organismi territoriali, anche formati da altre professioni, che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

I valori ed i principi ispiratori dell’Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono i seguenti:

  • libertà ed indipendenza
  • riqualificare la professione del dottore commercialista e i suoi aspetti distintivi e peculiari;
  • agevolare e promuovere tavoli di dialogo qualificati e alla pari con gli organi istituzionali e con i rappresentanti nazionali;
  • promuovere la partecipazione attiva e propositiva dei giovani dottori commercialisti
  • creare network funzionali all’attività degli iscritti;
  • promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • rappresentare sindacalmente, sia in sede nazionale o internazionale, sia in sede locale i propri iscritti e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

ADC – ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
SINDACATO NAZIONALE UNITARIO

STATUTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI NAPOLI IL 16 LUGLIO 2021

Capo I Della struttura nazionale

Articolo 1 – Denominazione
1. E’ costituita una associazione denominata “ADC – Associazione dei Dottori commercialisti –
Sindacato Nazionale”, avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti nell’Albo Unico – sezioni A, B dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili (d’ora in poi, per brevità, definita solo come “ADC”).
2. L’associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari. Può, altresì, aderire a confederazioni di sindacati.
3. L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
Articolo 2 – Struttura
1. L’ADC ha rilevanza nazionale ed associa a livello nazionale le strutture locali: per tali si intendono le associazioni costituite con riferimento alle circoscrizioni territoriali degli Ordini nonché quelle istituite con riferimento al territorio regionale, dopo aver ricevuto l’accredito del nazionale secondo il regolamento previsto.
2. Tutte le strutture locali sono dotate di autonomia patrimoniale e finanziaria. Determinano la propria organizzazione con regolamento adottato nel rispetto del presente statuto dell’Associazione Nazionale e con l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 3 – Sede
1. L’ADC ha sede in Roma, via Brigida Postorino, n. 7. La sede può essere variata con delibera del
Consiglio Direttivo Nazionale. Presso l’indirizzo del Presidente, può essere istituita una sede
operativa con delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 4 – Durata
1. L’ADC ha durata illimitata.
Articolo 5 – Oggetto
1. L’ADC ha gli scopi e le funzioni seguenti :
a) assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed
internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria
professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ivi comprese tutte le iniziative
finalizzate all’aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni
tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa;
b) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite apposite commissioni,
per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico legislativi
riguardanti materie economiche, finanziarie, giuridiche, tributarie, contabili, societarie e
giuslavoristiche;
c) consentire ai giovani sia già iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,
sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini:
di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria; di promuovere iniziative
atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;
d) rappresentare sindacalmente sia in sede nazionale o internazionale sia in sede locale i propri
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iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili ed in modo specifico stipulare contratti collettivi ed accordi
con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati e Ordini Professionali;
e) rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
al fine di tutelare l’immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli
diritti civili ed interessi economici;
f) rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili,
presso i singoli Ordini professionali e presso le Casse di Previdenza ed assistenza di riferimento gli
interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni
finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l’ordinamento, la deontologia, gli onorari
consigliati, l’assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della
professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria
professionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili; Può inoltre promuovere nei
confronti del CNDCEC, delle casse di previdenza e degli organismi politici modifiche alle leggi e
ai regolamenti volti a valorizzare la professione e/o superare effetti distorsivi degli stessi in
particolare se essi confliggono con l’adesione degli iscritti ai sindacati e alle associazioni;
g) assumere, nell’interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare ed implementare il libero
ed efficiente esercizio delle attività economiche d’impresa e di lavoro autonomo;
h) collaborare e svolgere compiti previsti dalla legge, con gli Enti locali, Enti Regionali, organi dello
Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla
modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo
svolgimento della professione degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
contabili o professioni affini
i) designare o nominare i propri rappresentanti all’interno delle cariche pubbliche o private per le
quali il sindacato abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina;
j) agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori commercialisti
ed Esperti contabili di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;
k) organizzare e promuovere su tutto il territorio nazionale, anche in collaborazione con il Consiglio
Nazionale e gli Ordini locali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: la formazione
professionale continua di aggiornamento approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle
competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli iscritti negli
Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; il completamento, lo
studio e l’approfondimento individuale che sono i presupposti per l’esercizio dell’attività diretta al
miglioramento e al perfezionamento professionale il cui svolgimento è uno dei presupposti per la
correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale, svolta nell’interesse dei destinatari
della prestazione professionale degli iscritti all’albo e a garanzia dell’interesse pubblico, volta ad
assicurare che gli iscritti all’albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza
tecnica e professionale; iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economicogiuridico-aziendali, sia per curarne il tirocinio professionale, sia al fine di prepararli al sostenimento
degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne
l’inserimento nell’attività professionale e lavorativa in genere;
l) svolgere nell’interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che
siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;
m) coordinare, promuovere e potenziare le attività delle strutture locali anche attraverso
collaborazioni con gli altri sindacati e gli ordini professionali;
n) l’associazione può inoltre costituire fondazioni e scuole di formazione;
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o) costituire o partecipare a confederazioni di sindacati.
Articolo 6 – Soci
1. Sono soci aderenti le strutture locali che, ottenuto il preventivo accreditamento del consiglio
direttivo nazionale, adottino lo statuto dell’ADC e lo osservino conformandone il loro
comportamento, siano operative e corrispondano annualmente il contributo associativo.
2. Altre associazioni od organizzazioni nazionali di Dottori commercialisti e di Esperti contabili od
internazionali equivalenti possono aderire all’ADC solo dopo parere favorevole, espresso con la
maggioranza dei 2/3, del consiglio direttivo Nazionale, che fisserà ogni anno l’entità del contributo
associativo.
Articolo 7 – Cariche
1. Tutte le cariche sia a livello nazionale che a livello locale sono conferite per un mandato della
durata di quattro anni. Tale durata può essere prorogata, in via eccezionale, su deliberazione delle
rispettive assemblee di cui agli artt. 15 e 30.
2. I componenti di tutte le cariche a livello nazionale sono eleggibili consecutivamente per non più
di due mandati, il mandato si intende svolto al compimento dei due anni e un giorno
dall’insediamento, mentre si intende comunque svolto interamente in caso di dimissioni.
3. Alle cariche del consiglio direttivo nazionale dell’ADC sono eleggibili tutti gli associati iscritti
regolarmente all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed in regola con il
pagamento delle quote associative.
4. Tutte le cariche ricoperte dai soci nell’ADC sia a livello nazionale sia a livello di strutture locali
associate sono non remunerate, salvo diversa delibera dell’assemblea.
5. E’ dovuto il rimborso spese effettivamente sostenute dai componenti degli organi elettivi nella
misura massima fissata dal consiglio direttivo.
6. Tale rimborso spese può essere previsto, con delibera del consiglio direttivo e anche per i
componenti delle commissioni di studio o in occasione di particolari incarichi.
7. In tutti i casi in cui componenti, originariamente eletti in qualsiasi organismo nazionale o locale,
non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con
delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.
8. L’organismo decade anche se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la
maggioranza dei componenti eletti.
Articolo 8 – Commissioni di studio
1. Le commissioni di studio possono essere istituite sia a livello nazionale sia a livello locale dai
rispettivi consigli direttivi, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.
2. Alle commissioni di studio viene affidato l’incarico di studiare i problemi ritenuti di comune
interesse per l’ADC, nonché di elaborare eventuali successive relazioni.
3. Le risultanze dei lavori sono di esclusiva proprietà dell’ADC che deciderà sui modi e sulle forme
della loro divulgazione.
4. Tutti i componenti della commissione di studio cessano allo scadere del consiglio direttivo che li
ha nominati.
Articolo 9 – Verbalizzazioni
1. Tutte le riunioni degli organismi nazionali o periferici dell’ADC debbono trovare sintetica
risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione e sotto
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la direzione del presidente dell’Assemblea.
2. Nel verbale possono essere trascritte specifiche ed analitiche dichiarazioni dettate a verbale o
risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.
3. Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.
4. L’estratto dei verbali delle riunioni del consiglio direttivo nazionale potrà essere trasmesso a tutte
le strutture locali che ne facciano richiesta motivata.
5. Ogni organismo nazionale, e locale avrà cura di raccogliere tutti i verbali delle riunioni svoltesi
in un libro conservato dal suo presidente.
6. Sarà poi cura del presidente uscente consegnare al presidente subentrante tale libro dei verbali.
Articolo 10 – Patrimonio associativo
1. Il patrimonio associativo è formato:
a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all’ADC;
b) dagli avanzi di gestione annui di bilancio, che sono destinate ad integrare le entrate previste
per la gestione annuale successiva;
c) dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in
apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.
3. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Articolo 11 – Contribuzioni
1. Ciascuna struttura locale circoscrizionale è tenuta a versare alla struttura nazionale le
contribuzioni nella misura e con le modalità stabilite dall’assemblea dei delegati.
2. Le strutture che non siano in regola con il versamento delle quote di contribuzione all’ADC non
hanno diritto di voto in sede di assemblea dei delegati.
3. Le strutture non in regola con le quote di contribuzione di cui sopra per oltre un esercizio contabile
possono essere dichiarate decadute con delibera del consiglio direttivo, previa diffida
all’adempimento da soddisfarsi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima diffida.
4. Alle esigenze di bilancio ed alla attuazione di programmi particolari possono soccorrere contributi
straordinari, comunque e da chiunque erogabili pure a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e
simili, o di diritti derivanti dalla pubblicazione di atti e studi, o da incarichi per ricerche di interesse
professionale e di categoria.
5. La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Articolo 12 – Esercizi contabili
1. Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio direttivo nazionale, così come i consigli delle strutture locali, devono depositare il
rendiconto economico e finanziario, corredato dalla relazione sulla gestione, presso le rispettive sedi
entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell’assemblea che lo deve approvare.
Articolo 13 – Scioglimento e liquidazione
1. L’assemblea dei delegati a maggioranza assoluta delibera lo scioglimento e la messa in
liquidazione dell’ADC nonché la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali e la nomina di uno
o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. Con analoga procedura l’assemblea degli associati delle strutture locali deliberano lo
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scioglimento, la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori ed i loro poteri.
3. L’eventuale residuo patrimoniale dovrà essere devoluto e destinato ad altre associazioni od enti
aventi scopi identici o analoghi, ovvero a fini di pubblica utilità.
Articolo 14 – Organi nazionali
1. Sono organi nazionali dell’ADC:
a) l’assemblea dei delegati delle strutture locali(art. 15);
b) il consiglio direttivo (art.17);
c) la giunta esecutiva (art. 18);
d) il presidente (art. 19);
e) il o i vicepresidenti (art. 20);
f) il segretario (art. 21);
g) il tesoriere (art. 22);
h) il collegio dei probiviri (art. 23);
i) il collegio dei revisori (art. 24).
Articolo 15 – Assemblea dei delegati delle strutture locali
1. L’assemblea dei delegati delle strutture locali, d’ora innanzi denominata “Assemblea Nazionale”,
è il massimo organo deliberante dell’ADC; ne fanno parte i delegati nominati dal consiglio direttivo
delle strutture locali.
2. In ogni struttura locale circoscrizionale, in regola con il pagamento della quota dell’anno
precedente, il Presidente viene nominato di diritto delegato, inoltre ogni struttura locale ha diritto
di nominare un ulteriore delegato ogni ulteriori trenta iscritti ed oltre per frazione con
arrotondamento della frazione superiore a quindici, fino a 300 iscritti ed un delegato ogni sessanta
iscritti o frazione, con arrotondamento della frazione superiore a trenta, per gli iscritti superiori a
300. Fino ad un massimo di 35 delegati.
3. Nel caso di cui all’art. 25, comma 2, lett. a) la struttura locale circoscrizionale ha comunque diritto
a nominare un delegato.
4. Ai fini del computo dei delegati si fa riferimento al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente.
5. E’ previsto anche il voto per delega scritta che però deve essere conferita ad altri delegati.
6. Ogni partecipante potrà tuttavia essere portatore al massimo di non più di due deleghe.
7. Fa parte, altresì, di diritto dell’assemblea dei delegati un designato per ogni regione delle “Sezioni
Giovani” costituite ai sensi dei nn. 9,10,11,12 e 13 dell’art 25 del presente statuto.
10. L’assemblea, a cura del presidente dell’ADC, è convocata almeno una volta all’anno.
11. Può essere altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo o la giunta esecutiva lo ritenga
opportuno o entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un quinto dei presidenti delle strutture
locali associate.
12. L’assemblea è convocata a mezzo posta elettronica o lettera raccomandata oppure attraverso il
sito istituzionale dell’Associazione ed inviata ai delegati eletti ed ai presidenti o rappresentanti
regionali almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea.
13. Ciascuna struttura dovrà trasmettere alla giunta esecutiva, entro il 28 febbraio di ogni anno
l’elenco nominativo degli iscritti con l’indicazione dei loro recapiti professionali e di posta
elettronica nonché con l’indicazione delle cariche ricoperte.
14. In caso di successiva variazione, essa dovrà essere tempestivamente comunicata alla Giunta
entro trenta giorni dalla data della delibera di nomina.
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15. L’assemblea dei delegati delle strutture locali ha i seguenti compiti:
a) determina l’indirizzo generale dell’ADC esprimendo pareri, formulando proposte e mozioni,
votando e deliberando sulle questioni riguardanti l’attività stessa;
b) elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del consiglio direttivo nazionale dell’ADC
e nomina i componenti del collegio dei probiviri ed i componenti del collegio dei revisori.
c) modifica lo statuto dell’ADC;
d) approva gli eventuali regolamenti interni proposti dal consiglio direttivo;
e) approva entro il 30 giugno, sentita la relazione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori,
il rendiconto dell’esercizio precedente ed il preventivo di spesa dell’esercizio corrente;
f) determina, su proposta del consiglio direttivo, la misura del contributo associativo che ciascuna
struttura locale circoscrizionale deve versare al tesoriere nazionale, stabilendone criteri e modalità;
g) delibera la proroga delle cariche e dei componenti degli organi statutari di cui all’art. 7 commi
1 e 2.
h) delibera, su proposta del consiglio direttivo, l’esclusione di strutture locali per motivi diversi dalla
morosità con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti che rappresentino almeno 1/3 dei
delegati aventi diritto al voto. Tale decisione è inappellabile al Collegio dei Probiviri.
Articolo 16 – Validità dell’Assemblea dei delegati
1. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno 1/3
(un terzo) dei delegati delle strutture locali.
2. In seconda convocazione, che può avvenire almeno dopo 24 ore dalla prima convocazione,
qualunque sia il numero dei delegati. E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con interventi
dislocati in più luoghi audio/video collegati
3. Ogni delegato ha diritto di esprimere il proprio voto e quello dei propri deleganti.
4. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati; per le modifiche
statutarie e lo scioglimento dell’ADC, le deliberazioni devono essere approvate con il voto
favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti e rappresentati.
5. L’assemblea elettiva assegna le cariche statutarie secondo l’ordine risultante dalle votazioni, in
caso di parità risulterà eletto l’iscritto di minore età anagrafica.
6. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’ADC o, in caso di assenza o di suo impedimento, da
un vice presidente.
7. In caso di assenza anche di questi ultimi, l’assemblea è presieduta da un associato nominato dalla
stessa assemblea.
8. L’assemblea nomina anche un segretario per la trascrizione del verbale e se lo ritiene opportuno
due o più scrutatori.
Articolo 17 – Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo è l’organo operativo e di attuazione dei deliberati dell’assemblea dei delegati
delle strutture associate.
2. E’ composto di 15 (quindici) membri fra cui: il Presidente, il o i vicepresidenti, il segretario ed il
tesoriere. Il consiglio deve essere composto da almeno un terzo dal genere meno rappresentato.
3. Ai lavori del consiglio partecipa, con diritto di voto, un rappresentante delle “ADC– Sezione
Giovani”, la cui elezione avverrà secondo le modalità che saranno previste in apposito regolamento
emanato dal Consiglio direttivo nazionale.
4. Ai lavori del consiglio possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto anche i coordinatori
regionali e/o i presidenti delle sezioni locali.
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5. In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo provvederà cooptando un altro
associato.
6. Il consiglio direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi e deve essere
convocato entro trenta giorni dalla richiesta, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 dei
consiglieri in carica.
7. Nel caso che il presidente non provveda alla convocazione nei termini su indicati, vi deve
provvedere un vice presidente o, in caso d’inerzia di quest’ultimo, il consigliere più anziano.
8. La convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno deve essere inviata ad opera del
presidente per posta elettronica, o per raccomandata agli aventi diritto a partecipare alla riunione
almeno una settimana prima della data fissata per la riunione stessa.
9. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno quarantotto ore prima solo per posta
elettronica.
10. Il consiglio direttivo si riunisce sotto la presidenza del presidente o, in caso di suo impedimento,
da un vicepresidente; esso è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi
componenti in carica. E’ possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo con interventi dislocati
in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei
relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in
detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
11. Il consigliere che non intervenga per 3 volte consecutive alle riunioni del consiglio senza
giustificato motivo decade dalla carica.
12. La decadenza è dichiarata dal consiglio con deliberazione, da comunicare all’interessato e previa
ammonizione alla seconda assenza.
13. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità sarà determinante
il voto espresso da colui che presiede la riunione.
14. Alle riunioni del consiglio direttivo è invitato il collegio dei revisori.
15. Il consiglio direttivo:
a) nomina i vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e la giunta esecutiva;
b) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione;
c) delega a singoli iscritti all’ADC determinate funzioni o specifici incarichi anche di
rappresentanza;
d) formula indirizzi e predispone eventuali bozze di regolamenti riguardanti le operatività delle
strutture regionali;
e) nomina commissari con poteri generali o ad “acta” in quelle strutture dove, per oltre un anno di
tempo, non viene convocato il consiglio direttivo o non vengono trasmesse al tesoriere nazionale le
quote associative o non vengono svolte attività. Il commissariamento deve essere preceduto da
formale e motivato invito a regolarizzare le inadempienze in un periodo di tempo compreso tra 30
e 60 giorni;
f) accredita, ammettendole nell’ADC, le strutture che abbiano richiesto di aderire all’associazione e
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decide su provvedimenti di cessazione delle strutture regionali;
g) redige la relazione sull’attività dell’ADC e, una volta approvato il rendiconto contabile annuale,
la relazione accompagnatoria da presentarsi all’assemblea nazionale;
h) delibera sugli atti riguardanti la gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
i) formula le proposte di modifica dello statuto dell’ADC;
j) delibera la variazione della sede sociale; delibera sulle eventuali irregolarità, inadempienze e
comportamenti in contrasto con le norme e lo spirito statutario posti in essere dalle strutture locali.
Il procedimento istruttorio viene aperto dal consiglio direttivo con contestazione degli addebiti da
notificarsi con lettera raccomandata oppure PEC (Posta Elettronica Certificata) indirizzata al
presidente della struttura locale. La struttura locale potrà replicare agli addebiti con memoria scritta
da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione. Acquisita la documentazione, ed
all’esito dell’istruttoria, il consiglio direttivo con la prescritta maggioranza potrà adottare uno dei
seguenti provvedimenti:
– archiviare il procedimento;
– diffidare la struttura locale a rimuovere gli addebiti riscontrati;
– nominare un commissario “ad acta” nei modi e con la procedura di cui al punto e) del presente
articolo;
– convocare l’assemblea nazionale per sottoporre alla stessa l’esclusione della struttura locale.
k) Il consiglio direttivo decade quando si dimette la maggioranza dei suoi componenti, tuttavia i
componenti residui possono continuare ad assumere decisioni di tipo ordinario fino a quando non
verrà ricostituito l’organismo.
Articolo 18 – Giunta esecutiva
1. La giunta esecutiva è composta di 9 (nove) componenti; essa è formata dal presidente, uno o due
vicepresidenti, il segretario, il tesoriere e da 4 (quattro) o 5 (cinque) membri scelti dal consiglio tra
i suoi componenti effettivi. La Giunta esecutiva deve essere composto da almeno un terzo dal genere
meno rappresentato.
2. La giunta esecutiva si riunisce almeno quattro volte all’anno, stabilisce la sede operativa
dell’associazione, provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone
la retribuzione e gli obblighi disciplinari e dà pratica realizzazione operativa a tutte le iniziative ed
a tutti i provvedimenti deliberati dal consiglio direttivo, così che sia possibile il raggiungimento
degli scopi statutari dell’ ADC; per fare ciò è anche autorizzata ad emanare regolamenti operativi.
E’ possibile tenere le riunioni della Giunta esecutiva con interventi dislocati in più luoghi
audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in
detto luogo;
2) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
3. Eventuali provvedimenti decisi in via d’urgenza dovranno essere sottoposti alla successiva
riunione del consiglio direttivo per la opportuna ratifica.
4. Nel suo operare la giunta esecutiva avrà cura di avvalersi delle “deleghe funzionali” mirando
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soprattutto ad istituire in ogni struttura regionale un proprio delegato con funzione di coordinatore
fra le attività regionali e quelle nazionali.
5. Per le sue riunioni, convocate dal presidente, non sono necessarie specifiche formalità di
convocazione; esse sono validamente costituite quando intervengono almeno la maggioranza dei
suoi componenti fra cui il presidente o un vice presidente.
6. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità sarà
determinante il voto espresso da colui che presiede la riunione.
7. Alle riunioni della giunta esecutiva può partecipare il presidente del collegio dei revisori, senza
diritto di voto.
8. Il componente di giunta che non intervenga alle riunioni per tre volte consecutive senza
giustificato motivo decade dalla carica.
9. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo, appositamente convocato.
Articolo 19 – Presidente
1. Il presidente è nominato dall’assemblea nazionale dei delegati.
2. Convoca e presiede di diritto l’assemblea nazionale, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva.
3. Rappresenta a tutti gli effetti ed in qualunque sede anche giudiziaria, avendone la specifica
rappresentanza, l’ADC ed ha la firma legale.
4. Organizza l’attività del consiglio direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni sia del consiglio
direttivo sia della giunta esecutiva ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai
componenti gli organi sociali e dal presente statuto.
5. Può nominare legali e procuratori alle liti.
6. Vigila e presiede a tutte le attività dell’ADC In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni
sono a pieno titolo esercitate da uno dei vicepresidenti.
7. Tiene rapporti a livello nazionale ed internazionale con tutte le autorità pubbliche, con gli
organismi sindacali e istituzionali anche di categorie professionali diverse da quella dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili, con le altre organizzazioni e con la stampa e con il
CNDCEC e gli ordini locali, e le casse previdenziali.
8. Cura le pubbliche relazioni a livello nazionale.
9. Può delegare ad un consigliere la rappresentanza indicata nei precedenti commi.
10. Il presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi, salvo proroghe deliberate
dall’assemblea dei delegati delle strutture locali.
Articolo 20 – Vicepresidente/i
1. Il vice presidente è nominato dal consiglio direttivo fra i propri componenti, con il consenso della
maggioranza assoluta degli stessi; esso sostituisce nell’esercizio delle sue attribuzioni, il presidente
in caso di sua assenza od indisponibilità, a tal fine l’intervento del Vice presidente farà fede “ex se”
dell’assenza o dell’indisponibilità del presidente in carica.
2. Il consiglio direttivo, ove ne ravvisa l’opportunità, potrà nominare non più di due vice presidenti
ai quali potranno essere conferiti particolari incarichi o specifiche deleghe operative.
Articolo 21 – Segretario
1. Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti con il consenso della
maggioranza assoluta degli stessi.
2. Egli tiene l’elenco nazionale degli iscritti in base a quanto comunicato, con periodicità almeno
annuale, dalle strutture locali, ed organizza l’attività di Giunta.
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3. Invia le convocazioni di tutti gli organismi associativi e ne redige i verbali delle riunioni; dirige i
servizi e gli uffici dell’Associazione.
Articolo 22 – Tesoriere
1. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti, con il consenso della
maggioranza assoluta degli stessi. Egli:
a) cura la gestione economica e finanziaria dell’ADC in conformità alle deliberazioni del consiglio
direttivo e della giunta esecutiva;
b) firma gli ordinativi d’incasso e di pagamento;
c) riscuote dai tesorieri delle strutture regionali le quote di spettanza dell’ADC previste dall’art. 11
del presente statuto;
d) predispone le bozze dei rendiconti annuali contabili e di quelli preventivi da sottoporre per
l’approvazione al consiglio direttivo; Lì dove possibile anche il bilancio sociale e la relazione della
gestione;
e) redige, nei casi previsti, i documenti di obbligo tributario da sottoporre al presidente per la
sottoscrizione e ne cura la presentazione, ove richiesto;
f) è abilitato ad intrattenere rapporti con istituti di credito, senza scoperture, a meno di diversa
delibera assunta dal consiglio direttivo nazionale con la presenza e con il consenso della
maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
g) raccoglie i rendiconti annuali delle strutture locali.
Articolo 23 – Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri è composto di cinque membri oltre che dai precedenti Presidenti Nazionali
che eleggono al loro interno il proprio presidente e durano in carica quattro anni, salvo proroghe
deliberate dall’assemblea dei delegati delle strutture locali. Il collegio dei probiviri deve essere
composto da almeno un terzo dal genere meno rappresentato.
2. E’ nominato dall’assemblea nazionale fra quegli iscritti che abbiano precedentemente svolto la
funzione di componenti di un consiglio direttivo e che intendono continuare a dare la propria
disponibilità in favore dell’ADC.
3. Il collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.
4. La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque altro organismo nazionale o
locale.
5. Il collegio dei probiviri decide sulla disciplina e le controversie interne all’associazione sia a
livello nazionale sia a livello delle strutture locali associate, nonché sulla interpretazione del
presente statuto.
6. I suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle attività dell’assemblea nazionale e del
consiglio direttivo.
7. In caso di cessazione di uno dei probiviri, provvede alla sua sostituzione il consiglio direttivo.
8. Il collegio dei probiviri vigila sull’osservanza dello statuto ed adempie agli altri compiti previsti
dal presente statuto; dirime gli eventuali casi di incompatibilità.
9. Si esprime “pro bono pacis” sia su tutte le controversie che insorgono all’interno della ADC o
all’interno delle singole strutture locali, sia sulle controversie tra due o più strutture aderenti e fra
queste e l’ADC o i suoi organi o le altre associazioni di categoria.
10. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e vincolante tra le parti.
11. Il collegio si riunisce per iniziativa del suo presidente o su richiesta congiunta di almeno due
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componenti e mediante avviso, non necessario in caso di riunione totalitaria, da spedire per posta
elettronica o raccomandata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
12. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti in carica.
13. Il collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed in caso di parità, la decisione
viene rinviata ad una nuova riunione che dovrà svolgersi in forma totalitaria.
14. Il componente del collegio che non intervenga, senza giustificato motivo, a tre riunioni
consecutive o a cinque riunioni, anche non consecutive, in un anno, decade dalla carica.
Articolo 24 – Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il proprio presidente
e durano in carica per quattro anni, salvo proroghe deliberate dall’assemblea dei delegati delle
strutture locali.
2. E’ nominato dall’assemblea nazionale fra gli iscritti all’ADC.
3. Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell’ADC, di esaminare i rendiconti, di
controllarne l’esattezza e la regolarità e di controfirmare il solo rendiconto consuntivo redigendo
sullo stesso la relazione per l’assemblea nazionale.
4. I revisori devono intervenire all’assemblea nazionale mentre possono intervenire, senza diritto di
voto, alle riunioni del consiglio direttivo; il presidente può inoltre partecipare alle riunioni della
giunta esecutiva.
5. In tutte queste riunioni il collegio dei revisori può esprimere, relativamente alla sua funzione, il
proprio parere sugli argomenti all’ordine del giorno.
Capo II Delle strutture locali
Articolo 25 – Strutture locali circoscrizionali
1. Nell’ambito di una stessa regione possono essere costituite strutture periferiche dell’ADC con
riferimento alle singole circoscrizioni territoriali degli Ordini.
2. Per poter procedere alla costituzione di una struttura locale occorre:
a) ottenere la preventiva adesione di almeno 30 (trenta) Dottori commercialisti ed Esperti contabili
iscritti allo stesso Ordine negli ordini con iscritti superiore a 1500, di 15 nel caso di ordini da 750 a
1.499 iscritti e di 10 nel caso di sezioni istituite presso circoscrizioni di ordini inferiori a 750 iscritti
ed, in casi eccezionali e tenendo conto del limitato numero di iscritti agli Ordini, il consiglio direttivo
nazionale può autorizzare la preventiva adesione con un numero di iscritti inferiore da deliberare
caso per caso;
b) aver ottenuto il preventivo accreditamento scritto da parte del consiglio direttivo nazionale
dell’ADC;
c) costituirsi almeno con scrittura privata autenticata o registrata presso l’agenzia delle entrate,
adottando lo Statuto dell’ADC;
3. Le strutture locali assumono la denominazione “ADC Associazione dei Dottori Commercialisti
Sindacato Nazionale della circoscrizione di… (o della città di…)”.
4. Esse hanno la rappresentanza dei propri iscritti, nel rispetto delle direttive della ADC Nazionale,
hanno autonomia operativa e patrimoniale nell’ambito territoriale di competenza.
5. Le strutture locali possono adottare autonome regolamentazioni operative nell’ambito
dell’applicazione dello Statuto.
6. Ad ogni circoscrizione territoriale di un Ordine non può corrispondere che una sola struttura
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locale.
7. La struttura locale deve essere operativa ed attiva nel perseguimento degli scopi prefissati ed, in
relazione alle direttive comunicate deve uniformarsi ai dettati del consiglio direttivo nazionale.
8. La struttura locale deve svolgere una funzione di proposizione operativa nei confronti dell’ADC
Nazionale e seguirne poi costantemente l’indirizzo coordinatore, può organizzare corsi di
formazione professionale in collaborazione con l’ADC Nazionale.
9. All’interno di ciascuna struttura locale può essere costituita, con un minimo di 5 iscritti, una
sezione riservata ai giovani iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di
età inferiore ai 40 anni.
10. A tale sezione possono iscriversi anche i praticanti iscritti presso i rispettivi ordini.
11. Tale sezione sarà denominata “ADC – Associazione dei Dottori commercialisti -Sindacato
Nazionale Sezione Giovani”.
12. Gli associati della Sezione giovani hanno diritto a nominare un rappresentante che partecipa,
con diritto di voto, sia alle riunioni del Consiglio Direttivo della struttura locale di appartenenza,
nonché alle riunioni del coordinamento regionale.
13. La sezione giovani ha il compito di formulare proposte al Consiglio direttivo della struttura
locale e al coordinamento regionale sulle problematiche culturali, professionali e di categoria.
Articolo 26 – Delegazioni circoscrizionali
1. Con il fine di far conoscere e promuovere l’attività dell’ADC, nell’ambito di una stessa regione e
laddove già non esista una struttura circoscrizionale, possono essere istituite Delegazioni dell’ADC
con riferimento alle singole circoscrizioni territoriali degli Ordini, sentito il parere del
coordinamento regionale ove costituito.
2. La nomina avviene con delibera del consiglio direttivo nazionale ed i componenti sono scelti fra
gli iscritti all’ADC e rimangono in carica fino a revoca o dimissioni.
3. Il responsabile della delegazione partecipa senza diritto di voto alle riunioni del coordinamento
regionale istituito nella regione di appartenenza.
4. La Delegazione assume la denominazione ADC Delegazione Associazione dei Dottori
commercialisti Sindacato Nazionale seguito dal nome della città sede dell’Ordine.
5. Essa ha funzione temporanea fino a che, nella circoscrizione, non sia costituita una struttura
circoscrizionale secondo il disposto di cui all’articolo che precede e, oltre ad essere operativa ed
attiva nel perseguimento degli scopi prefissati in relazione alle direttive e ai dettati del consiglio
direttivo nazionale, deve svolgere una funzione di promozione e diffusione dello scopo associativo
ed essere tesa alla costituzione di una struttura circoscrizionale.
Articolo 27 – Coordinamento regionale
1. In ciascuna regione può essere costituito un coordinamento composto dai Presidenti delle strutture
circoscrizionali, dai rappresentanti delle delegazioni, dai rappresentanti della sezione riservata ai
giovani e dai delegati all’Assemblea Nazionale eletti dalle ADC circoscrizionali o dai loro delegati.
Esso deve essere per quanto possibile incentivato dal Consiglio direttivo per ottenere quel rapporto
imprescindibile per un sindacato volto a comprendere le necessità della base e realizzarle per quanto
possibile.
2. I componenti del coordinamento nominano un coordinatore regionale. Il presidente nazionale può
assumere temporaneamente il coordinamento di una regione per favorire il dialogo e l’unità. I
consiglieri nazionali della regione sono invitati di diritto al coordinamento regionale della regione
di appartenenza.
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3. Tale coordinamento assumerà la denominazione di “ADC Associazione dei Dottori
commercialisti Sindacato Nazionale seguito dal nome della regione. Esso potrà essere istituito anche
nelle forme previste per il riconoscimento dalle singole regioni.
4. In tal caso potrà costituirsi con forme e regolamentazioni autonome adottando lo Statuto della
ADC Nazionale .
5. Esse hanno la rappresentanza degli iscritti alle ADC circoscrizionali della Regione e nel rispetto
delle direttive della ADC Nazionale hanno autonomia operativa nell’ambito territoriale di
competenza.
6. La struttura regionale, di norma, avrà sede nel capoluogo di regione.
7. Ciascuna struttura regionale svolge una funzione propositiva dell’attività e di attuazione delle
politiche dell’ADC Nazionale ed agisce nell’ambito della propria regione in piena autonomia, con
il solo limite di non perseguire una politica in contrasto con quella del Consiglio Nazionale.
Articolo 28 – Domanda d’associazione e qualifica di associato ed obblighi connessi
1. Possono associarsi all’ADC, tramite le strutture circoscrizionali, tutti gli iscritti negli Albi dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili che esercitano effettivamente la libera professione,
nonché i praticanti tirocinanti, purché iscritti presso gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli
esperti contabili.
2. I praticanti non potranno esercitare elettorato attivo e passivo, eccetto per l’eventuale elezione dei
rappresentanti delle “Sezioni Giovani” di cui ai nn. 9,10,11,12 e 13 dell’art 25 del presente statuto.
3. Per l’ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al consiglio direttivo
circoscrizionale che decide in merito alla stessa.
4. Qualora nell’ambito territoriale in cui il richiedente esercita la professione non esiste una struttura
locale, lo stesso può presentare domanda al consiglio direttivo di un’altra struttura circoscrizionale.
5. Il consiglio direttivo ha facoltà di ammettere soci onorari e o soci aderenti ai quali, tuttavia, non
spetta l’esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.
6. L’iscrizione impegna l‘associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il
periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano
rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica
o lettera raccomandata inviata al segretario della struttura circoscrizionale di appartenenza.
7. L’associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale.
8. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell’associato nei confronti dell’ ADC salvo il
pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.
9. La quota o contribuzione associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Articolo 29 – Qualifica di associato
1. La qualifica di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità;
c) per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
d) per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze
agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l’interessato.
2. La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo della struttura locale di
appartenenza e comunicata all’interessato con PEC..
3. Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal
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ricevimento della PEC al collegio dei probiviri.
Articolo 30 – Assemblea degli associati della struttura circoscrizionale
1. All’assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il
pagamento delle quote associative.
2. Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri due associati che egli rappresenti
per delega scritta.
Articolo 31 – Compiti dell’Assemblea
1. L’assemblea degli associati:
a) determina gli indirizzi dell’ADC a livello locale che, tuttavia, non debbono essere in contrasto
con quelli espressi dall’assemblea nazionale; esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni
di particolare importanza riguardanti l’attività stessa;
b) approva il rendiconto contabile annuale;
c) approva il preventivo contabile annuale e l’entità della quota associativa annua, proposti dal
d) consiglio direttivo;
e) elegge il Presidente ed il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e, se previsto, il collegio dei
probiviri.
Articolo 32 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell’anno in corso
e l’entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga
opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.
2.L’assemblea, che può essere svolta anche su piattaforme digitali, è convocata a mezzo lettera da
inviare, anche per posta elettronica. almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione o con
pubblicazione presso il proprio sito istituzionale.
3. Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l’ora della riunione ed il luogo fisico
e/o la piattaforma digitale, le materie da trattare.
In caso di assemblea svolta su piattaforme digitale essa può essere svolta se il presidente e il
segretario si trovano nello stesso luogo. E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con interventi
dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato
atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione
oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
Articolo 33 – Validità dell’Assemblea
1. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o
delegata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
2. In seconda convocazione, che può avvenire almeno 24 ore dopo la prima, l’assemblea è
validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla
metà del minimo richiesto al comma precedente.
3. L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.
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4. L’assemblea elettiva nomina il Presidente ed i componenti del consiglio direttivo locale, del
Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto, ed i delegati all’assemblea nazionale,
secondo l’ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni.
5. In caso di parità, risulterà eletto l’iscritto che abbia minore anzianità professionale.
Articolo 34 – Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da 3 (tre) a 11 (undici) membri che restano in
carica per quattro anni e da un rappresentante della Sezione giovani. Il Consiglio Direttivo deve
essere composto da almeno un terzo dal genere meno rappresentato.
2. Il consiglio direttivo:
a) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri, uno o due vice presidenti, il segretario ed il
tesoriere;
b) nomina i delegati all’assemblea nazionale;
b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;
c) promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal
presente statuto;
d) redige le relazioni sull’attività dell’associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da
presentare annualmente all’assemblea dei propri associati, proponendo l’entità del contributo
associativo annuale;
e) decide in merito alle domande di ammissione all’associazione e decide, altresì, in merito ai
provvedimenti di espulsione;
f) delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;
g) integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano
portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati;
h) non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più della metà dei
membri del Consiglio;
i) dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell’associazione e provvede
all’assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi
disciplinari;
j) prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all’assemblea degli associati;
k) sottopone per l’approvazione all’assemblea dei propri associati eventuali regolamenti predisposti
in uniformità agli indirizzi comunicati ai sensi dell’art. 17 lettera d) del presente statuto.
l) organizza corsi di formazione professionale in collaborazione con il Consiglio dell’ADC
nazionale.
Articolo 35 – Convocazione del Consiglio direttivo/i
1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l’anno.
2. Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà
dei suoi componenti.
3. La convocazione del presidente è inviata per posta elettronica o raccomandata almeno otto giorni
prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza è ammessa
la convocazione per posta elettronica almeno 48 ore prima.
4. Le sedute del consiglio direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi
componenti.
5. Alle sedute del Consiglio partecipa, con diritto di voto, il rappresentante della sezione giovani.
6. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal
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consiglio stesso.
7. Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti.
8. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.
9. Il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del
Consiglio decade dalla carica.
10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all’interessato a mezzo
raccomandata.
Articolo 36 – Presidente
1. Il presidente viene eletto dall’Assemblea fra i propri iscritti. Il ruolo del Presidente è incompatibile
con il ruolo di Presidente Nazionale.
2. Vigila e presiede a tutte le attività dell’associazione a livello locale; presiede di diritto l’assemblea
dei propri associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l’associazione a livello locale; ha la
firma sociale: dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo; adempie a tutte le altre
funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.
3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.
Articolo 37 – Vicepresidente/i
1. Il vicepresidente o i vicepresidenti affiancano il presidente nell’espletamento dei suoi incarichi e
il più anziano lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.
Articolo 38 – Segretario
1. Il Segretario dell’associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. Cura i servizi e gli Uffici dell’associazione a livello locale e provvede ad espletare, sotto la
direzione del presidente, tutti gli incombenti operativi.
Articolo 39 – Tesoriere
1. Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.
2. Cura la gestione economica e finanziaria dell’associazione a livello locale, in conformità alle
deliberazioni del consiglio direttivo.
3. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.
4. Predispone i rendiconti contabili annuali ed i preventivi di spesa.
5. Invia al tesoriere nazionale ADC le quote di pertinenza della struttura locale entro il termine e
secondo le modalità fissate dall’assemblea nazionale dei delegati.
Articolo 40 – Collegio dei probiviri
1. Qualora sia previsto dallo statuto della struttura circoscrizionale, il Collegio dei probiviri è
composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non vi abbia
provveduto l’assemblea degli iscritti.
2. E’ nominato dall’assemblea degli associati e dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro tempore.
4. La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo regionale o locale.
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Capo III Delle norme finali
Articolo 41 – Norme di rinvio
1. Per il funzionamento delle strutture locali, ivi compreso il funzionamento degli organi, si rinvia,
se non disposto diversamente dallo statuto della singola struttura locale ed in quanto compatibile,
alle norme che regolano l’associazione in campo nazionale. La composizione di qualunque organo
o commissione a livello locale o nazionale deve rispettare la normativa sulle quote di genere senza
eccezioni e riserve.
Articolo 42 – Norme transitorie
1 Gli effetti del nuovo statuto sia a livello nazionale che a livello locale decorreranno
immediatamente appena approvati dall’assemblea dei delegati delle strutture locali.

Organizzazione sindacale rappresentativa dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nata nel 1929.

Indirizzo: Via B Postorino,7 00135 Roma. Cf 97112020587. P.IVA 08140751002.
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